C I T T À D I C H I O G G I A

REGOLAMENTO della DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 16.05.2012

Indice…………………………………………………………………………………pag. 1

Normativa statale, regionale e locale……………………………………………….. 2


Normativa statale:
Reggio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione
D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione
D.P.R. 24 luglio 1977, n 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Legge 4/ dicembre 1993, n. 494 Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime
Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/978
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Decreto 5agosto 1998, n.342 Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Circolare 24 maggio 2001, n. 120 sistema informativo del demanio marittimo - S.I.D.- Centro Operativo Nazionale - C.O.N.- Delega di funzioni amministrative alle Regioni - Articolo 59 del D.P.R. n. 616/77- Legge n. 59/97 - Articoli 104 e 105 del Decreto Legislativo n.112/98
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare 25 maggio 2009, n. 22 nuova disposizione per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Legge 15 dicembre 2011, n. 217 disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2010
Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico Legge Regionale in materia di turismo
Piano dell'arenile: il piano particolareggiato dell'arenile di Sottomarina e isola verde, approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 185 del 22/12/2009
Parco attrezzato del lungomare: la variante parziale al P.R.G. vigente e alla variante generale al P.R.G. approvato definitivamente con Deliberazione Giunta Regionale Veneta n. 3385 del 30.12.2010
Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2004 e successive modifiche

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati nel territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera 1) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti agli enti territoriali come nella fattispecie la Regione Veneto con il Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo del 4.11.2002 n. 33 e e s.m.i..
Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e allo sviluppo socio-economico della collettività.
Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento ..


ART. 2 - DEFINIZIONI
I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione. Gli interventi sulle aree demaniali marittime demaniali a finalità turistico-ricreativa del Comune di Chioggia sono disciplinate dal Piano Particolareggiato dell'arenile di Sottomarina e isola verde, approvato con deliberazione consiliare n. 185 del 22/12/2009, dalla variante parziale al P.R.G. del "Parco Attrezzato del Lungomare" approvato con Deliberazione Giunta Regionale Veneta n. 3385 del 30.12.2010 e dal presente Regolamento.

ART. 3 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE
Il presente Regolamento disciplina la modalità di gestione delle aree del Demanio Marittimo a finalità turistico-ricreativa cosi come individuato negli elaborati grafici del PP dell'Arenile nonché quelli della Variante al PRG del Parco Attrezzato del Lungomare"


ART. 4 - COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE
Le funzioni di gestionali sulle aree demaniali marittime a finalità turistico - ricreativa sono individuate dall'articolo 4 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;


ART. 5 - DISCIPLINA DELLE PRESCRIZIONI DI GESTIONE
Fra la battigia e l'area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurate in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e pertanto il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.
Deve essere comunque garantito il libero transito pedonale per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e (escluso qualsiasi mezzo) alle zone demaniali, pertanto un concessionario non può impedire il passaggio all'interno della propria concessione.
I concessionari delle aree demaniali turistiche devono garantire e facilitare la fruibilità da parte delle persone con disabilità.
Tutte le strutture stagionali installate sull'arenile e nelle aree di concessione stagionale, compresi gli ombrelloni, le sedute e qualsiasi altro oggetto od impianto devono comunque essere rimosse a fine stagione

CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ART. 6 - CONCESSIONE
La concessione è il provvedimento amministrativo mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel Demanio Marittimo per finalità conformi al "Piano Particolareggiato dell'Arenile" nonché dalla variante al PRG del "Parco attrezzato del Lungomare" ed agli altri strumenti urbanistici vigenti.
La concessione è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia.
La concessione consente l' occupazione e l' uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, (art. 36 cod. nav.).
L' occupazione o l' uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell' atto di concessione; detto scopo individua il tipo di attività consentita.
L'occupazione si concretizza quando è impedita o limitata l' utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche mediante innovazioni non autorizzate (art. 1161 del cod. nav.).
La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalle previsioni dei piani di cui all'art. 2 ed è rilasciata solo se è prevista nei piani di cui all'art.2.
La concessione comporta l'obbligo per il concessionario alla realizzazione delle previsioni dei piani di cui all'art.2 nell'arco temporale di durata della concessione.
Il procedimento per il rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni e criteri di valutazione delle domande di nuova concessione sono quelle previste dall'allegato S3 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
Le concessioni di cui al presente articolo sono propedeutiche a qualunque attività da effettuare sull'arenile ed a qualunque ulteriore autorizzazione, concessione, permesso, ecc. di competenza di altri uffici e/o enti.
Alla scadenza della concessione, fatte salve le proroghe ed i rinnovi regolati dalla vigente normativa nazionale e regionale, l'Amministrazione Comunale procederà al rilascio di una nuova concessione conformemente ai criteri e modalità delle normative vigenti in materia.
La concessione viene rilasciata nella forma dell'atto pubblica amministrativa che viene rogato dal Segretario Comunale e/o Notaio scelto dal concessionario; essa è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta e dei canoni dovuti che e' posta a carico del concessionario.
Stante il rilascio e il rinnovo della concessione subordinato al rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità, il presente regolamento fa proprie le previsioni dei protocolli d'intesa sottoscritti negli anni tra comune, associazioni degli stabilimenti (Gebis, Ascot) e associazione delle persone con disabilità (Uildm). Nello specifico, quindi, al fine di garantire per le persone suddette l'accessibilità all'interno delle concessioni, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
1. percorsi pedonali adeguati e segnalati che conducono allo stabilimento e al limite della sua concessione verso il mare;
2. percorsi pedonali e soluzioni idonee per l'accesso a tutti i servizi presenti (area ricreativa, bar e ristorazione, servizi ecc.);
3. la presenza di servizi igienici adeguati. Gli stabilimenti balneari con dimensioni superiori a 150 ml. sul fronte mare devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità per ogni nucleo di servizi igienici presente.
4. la presenza di spogliatoi o cabine opportunamente dimensionate e di docce accessibili;
5. la possibilità, compatibilmente con la disponibilità del momento, di scegliere una postazione sulla spiaggia che possa essere attrezzata e resa accessibile per l'occasione;
6. la presenza di ausili specifici che consentano di entrare e uscire dall'acqua (sedia mare speciale);

ART. 7 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE
Nell'atto della concessione deve essere indicati: (art. 19 reg. cod. nav.):
a) gli atti del procedimento, ovvero, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
b) i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A.;
c) il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
d) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione,allegando un rilievo planimetrico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;
e) Estratto piano urbanistico dell'area oggetto la concessione;
f) Lo scopo e la durata della concessione;
g) la misura esatta dell'occupazione suddivisa in area scoperta, la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere eseguite con indicazione degli impianti di facile e di difficile rimozione e delle pertinenze demaniali marittime e i termini assegnati per tale esecuzione;
h) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
i) il canone, la scadenza e il numero di rate il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione;
j) la cauzione;
k) gli obblighi, le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
l) l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento e le conseguenze derivanti dall'inadempienza;
m) Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre Autorità, dove l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non espressamente richiamati
n) eventuali condizioni speciali
o) la documentazione di cui all'allegato S/2 della L.R.V. n. 33/2002
p) La rappresentazione planimetrica con indicazione dell'area occupata per l'esercizio dell'attività e inserita su estratto della Carta Tecnica Regionale (fuso ovest).


ART. 8 - RILASCIO DI CONCESSIONI PER NUOVE STRUTTURE TURISTICHE E RICREATIVE
L'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico - ricreativo è disciplinata dal Piano Particolareggiato dell' Arenile e dalla variante al PRG del "Parco Attrezzato Lungomare" nonché dal presente Regolamento e dall'atto di concessione.
Le aree, i manufatti liberi che, in base ai suddetti Piani, che possono essere attribuiti in concessione, sono assegnati attraverso apposita procedura di evidenza pubblica mediante la pubblicazione del bando pubblico nonché mediante la presentazione della domanda diretta al Comune di Chioggia.
Il bando o domanda diretta dovranno essere pubblicati all'albo pretorio del Comune, nonché pubblicizzati, compresa di tutta la documentazione,mediante inserzione sul sito internet del Comune.
Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.
Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica:
- autorizzazioni per eventi sportivi e ricreativi e tutto quanto soggetto all'Autorizzazione;
- realizzazione di sottoservizi;
- adeguamenti igienico - sanitari di impianti esistenti;
- adeguamenti delle strutture concessionate a norme settoriali o di legge; standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, aiuole, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa.
a) Nel caso di pubblicazione del bando da parte del comune :
il responsabile del procedimento acquisisce in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere.
Le domande presentate completa di tutta la documentazione di cui all'allegato S2 , sono esaminate, entro 45 giorni dal termine di cui al comma 2, dal Responsabile del Procedimento che redige una istruttoria contente :relazione; pareri acquisiti ,l'esito del sopralluogo, e la graduatoria ,in base ai criteri fissati dal bando, per ciascuna domanda , che viene approvata, nei successivi 10 giorni ,con la determinazione del Dirigente del Settore Competente
Il Responsabile del procedimento, nei successivi trenta giorni comunica, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.
Il concessionario successivamente dovrà presentare, al Comune di Chioggia la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle strutture e/o dei manufatti previsti.
Nel caso in cui l'attività esercitata nell'area oggetto di concessione necessiti di autorizzazione amministrativa, ai sensi della L.R.V. 33/2002, quest'ultima dovrà essere richiesta prima del suo avvio o, se l'interessato ne sia già in possesso, la stessa dovrà essere adeguata.
b) Nel caso di presentazione della domanda diretta al Comune :
La domanda per il rilascio di nuove concessioni, redatta sul modello D1 ( Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.12.2001 "Approvazione dei modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime") va presentata,corredata di tutta la documentazione prevista all'allegato S/2 della L.R.V. 33/2002 nonché diritti di segreteria ,all'Amministrazione Comunale di Chioggia.
Il responsabile del procedimento, pubblica all'Albo pretorio del Comune, nonché sul sito internet istituzionale del Comune,entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta,la domanda di concessione, invitando tutti coloro che possono avervi interesse a presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni, le osservazioni che ritengono opportune e le eventuali domande concorrenti . (allegato S/3 della L.R.V. 33/2002).
Alla scadenza di tale termine il responsabile del procedimento acquisisce in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere.
Le domande presentate completa di tutta la documentazione di cui all'allegato S2 , sono esaminate, entro 45 giorni dal termine di cui al comma 2, dal Responsabile del Procedimento che redige una istruttoria contente :relazione; pareri acquisiti ,l'esito del sopralluogo, e la graduatoria ,in base ai criteri fissati dal bando, per ciascuna domanda , che viene approvata, nei successivi 10 giorni ,con la determinazione del Dirigente del Settore Competente
Il Responsabile del procedimento, nei successivi trenta giorni comunica, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.
Il concessionario successivamente dovrà presentare, al Comune di Chioggia la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle strutture e/o dei manufatti previsti.


Art. 9 - CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDA
Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all'allegato S/3, con la documentazione prevista dall'allegato S/2, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE, subordinando il rilascio di nuove concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 5 dell'articolo 54 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce dall'originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui all'allegato S/3.
Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al comma 5 dell'articolo 54 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33; decorso tale termine senza la corresponsione dell'indennizzo, si procede all'aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell'indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.
Nell'ipotesi di concorso di domande, l'originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell'ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario.


Criteri di cui al punto "e" dell'allegato S3 della L.R. 33/2002
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI
1. compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti. 5
2. compatibilità di dettaglio relativamente a:- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);- aspetti igienico sanitari(collegamento alle reti tecologiche e modalità di scarico);- accessibilità ai parcheggi;- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per persone con disabilità;- dinamica evolutiva del paesaggio; 1÷150÷20÷30÷30÷50÷2
3. valutazione degli standard dei servizi proposti:- densità ombrelloni,- servizi igienici- salvataggio e soccorso, - servizi medico sanitari, - strutture e servizi ricettivi, - giochi, sport, - altro; 1÷250÷20÷30÷50÷50÷50÷30÷2
4. piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi) 10
5. garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni) 10
6. soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo balneare, 10
7. gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al numero 4) 15
8. Nel caso di ampliamento preferenza al soggetto immediatamente adiacente 5
9. adesione a enti/associazioni/consorzi/istituzioni la cui attività è rivolta alla promozione dell'attività balneare e turistica della località 5
PUNTI COMPLESSIVI 100

In caso di parità del punteggio raggiunto verrà effettuata apposita gara relativa al prezzo del canone concessorio tra coloro che hanno raggiunto lo stesso punteggio.


Art. 10 - Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione
Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione ,da effettuarsi con strumentazione dal tecnico di fiducia dell'Amministrazione Comunale con spese a carico del concessionario al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza .
Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.
Quando risultano realizzate opere eseguite dal concessionario le stesse rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza

Art. 11 - Canone e imposta regionale
La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti (L. 494/93) e successive modifiche e integrazioni, sono calcolate con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività.
Onde permettere il calcolo deve essere allegata apposita scheda che indichi la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.
I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.


Art. 12- Pagamento del canone e dell'imposta regionale
La prima rata del canone e dell'imposta regionale, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo, calcolato sulla base dell'aggiornamento dovuto.
Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.
Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative,sono quelle indicate dall'art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342 e sue successive modificazioni, integrazioni o provvedimenti sostitutivi, nonché quanto previsto al comma 4, art. 3 della Legge n. 494/93.
Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n. 342 e sue successive modificazioni o provvedimenti sostitutivi


Art. 13 - Cauzione
La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula, con primaria compagnia di assicurazione o primario istituto bancaria, di polizza fidejussoria, da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio (art. 50 L.R.V. 33/2002).
L'ammontare dell'importo a garanzia è pari al doppio del canone annuo di concessione.
L'Amministrazione, in caso di inadempienza, può, a suo insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. - F.I.B.A. - FEDICOD - F.A.B. etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.


Art. 14 - Condizioni della polizza assicurativa
La polizza assicurativa deve contenere le seguenti condizioni particolari:
- la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima;
- la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione;
- l'intendimento della compagnia assicuratrice e/o del concessionario di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale o altra polizza assicurativa;
- il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'amministrazione ai fini della validità della garanzia;
- la compagnia assicuratrice provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- la compagnia assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.


Art. 15 - Cessazione del titolo concessorio
La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione o da previsione dei piani urbanistici, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo ovvero, in caso di calamità e/o ordine pubblico, con atto del Sindaco per urgenza e indifferibilità.
Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio del Comune.
In caso di rinuncia alla concessione il titolare dovrà presentare comunicazione al Comune.
L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario nei seguenti casi(art. 47 cod.nav.):
1. per mancata esecuzione e/o adeguamento degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
2. variazione degli elementi valutati in sede di concorrenza ai fini della priorità delle istanze, art. 14, punto 4 del presente regolamento;
3. per non uso dell'area in concessione, per oltre una stagione balneare durante il periodo fissato a questo scopo nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ovvero per cattivo uso, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario;
4. per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
5. per omesso pagamento del canone per due intere annualità;
6. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
7. per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti statali regionali e comunali.
Per i casi 1) e 2) l'Amministrazione può disporre al concessionario, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio Demanio, una proroga non superiore a 180 giorni, se questi ne abbia fatto motivata richiesta prima della scadenza dei termini.
La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Demanio del Comune.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
Il procedimento, da attuarsi secondo le procedure della legge n.15 del 11/02/2005, deve concludersi entro 150 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinerebbero la decadenza dalla concessione.


Art. 16 - Variazione al contenuto della concessione
La variazione del contenuto della concessione art. 48 della LR33/02 è autorizzata per iscritto dal Dirigente dell'Ufficio Demanio quando non viene apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione (art. 24 reg. cod. nav.) ovvero vi sia ampliamento verso mare per ripascimento dell'arenile (allegato S/3 della L.R.V. 33/2002).
L' autorizzazione alla variazione può essere rilasciata:
- quando la variazione è conseguenza delle norme e disposizioni impartite dai piani di cui all'art. 2.
- quando, a causa della variazione non vengano meno i fini indicati dall'articolo 39 del codice della navigazione.
Negli altri casi la variazione è consentita mediante titolo suppletivo.
Nei casi di variazione, non contemplati nei punti precedenti, la documentazione da presentare è prevista nell'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.


Art. 17 - Subconcessione (gestione)
L'autorizzazione per l'esercizio di tutte o di alcune attività oggetto della concessione da parte di soggetti diversi dal concessionario è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell' attività richiesta (art. 45 bis cod. nav., art. 52 L.R. 33/2002).
L'autorizzazione alla subconcessione è negata al concessionario quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione.
L'autorizzazione alla subconcessione è negata, inoltre, quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione.


Art. 18 - Subingresso
L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione viene rilasciata su domanda del concessionario, con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione (art. 46 cod. nav. , art. 30 reg. cod. nav., art. 53 L.R. 33/2002).
L'autorizzazione al subingresso è negata negli stessi casi della subconcessione.


Art. 19 - Rinnovo delle concessioni
Alla scadenza delle concessioni le stesse sono rinnovate, su domanda rivolta al Comune, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'atto di cui viene richiesto il rinnovo (art. 54 L.R. 33/2002), applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui all'allegato S/3, nel rispetto della direttiva 2006/123/CE.
Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica prevista dall'allegato S/2 alla L.R.33/2002, l'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa all'assenza di variazioni non autorizzate, una perizia di stima come previsto dall'art. 54 punto 3 della LR 33/02 e rappresentazione planimetrica come prevista all'art.9.
Accertata l'inesistenza di cause di decadenza o di altri motivi ostativi l'Amministrazione Comunale rilascia il rinnovo della concessione.
L'atto di rinnovo è rilasciato alle stesse condizioni e con lo stesso contenuto della concessione rinnovata e ne estende la validità fino alla nuova scadenza.
Gli obblighi e gli altri elementi valutati in sede di concorrenza non possono essere variati nei successivi rinnovi, salve le disposizioni in materia di canoni. (art. 4 D.M. 5 agosto 1998, n. 342).
L'atto di rinnovo ha i contenuti elencati all'art. 7.


Art. 20 - Attività soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
1) posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia e/o livellamenti dell'arenile;
2) accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi altro prodotto infiammabile o inquinante;
3) conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S.;
4) I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
5) transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e quelli utilizzati dalle persone con disabilità. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
6) svolgimento di gare e altre attività organizzate;
7) svolgimento di attività pirotecniche, se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza;
8) manifestazioni di qualsiasi genere, se in possesso delle autorizzazioni amministrative richieste dalle normative vigenti;
Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell'arenile.

Art-21-ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
(per la stagione balneare dal 1° aprile al 15 ottobre)

21.1 Ad uso parcheggio stagionale ed installazione di opere precarie:
1. Finalità
Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:
o senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
o con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione;
o Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
o I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Soggetti ammessi:
o titolari di concessioni di aree demaniali
o richiedenti all'utilizzo di aree demaniali non in concessione da destinare a parcheggio precario
o proprietari delle aree private destinate per attività balneari, ricettive e parcheggio previa collaborazione con stabilimenti balneari adiacenti.
La realizzazione di suddette aree a parcheggio stagionale non può in alcun caso costituire la aree a standard previste dal piano dell'arenile per gli stabilimenti balneari.
3. Condizioni:
a) Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono escluse le seguenti aree:
§ la fascia "A" di libero transito che va dalla battigia al limite delle attrezzature;
§ gli ambiti interessati da dune consolidate cosi come individuati negli elaborati grafici del P.P. dell'arenile;
§ le aree di spiaggia libera così come individuate dal PP Arenile;
§ le aree attrezzate per il tempo libero e strutture di coordinamento non in concessione così come sono individuate negli elaborati del P.P. arenile nonché del "Parco attrezzato del Lungomare";
b) Le autorizzazioni rilasciate nelle precedenti stagioni, non costituiscono titolo di preferenza per ottenere autorizzazioni nella stagione balneare in corso;

4. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione:
a) istanza in bollo diretta al Settore Territorio-Demanio Turistico;
b) relazione tecnico illustrativa sottoscritta da un tecnico abilitato;
c) corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico in formato vettoriale (.dxf). Nel detto elaborato grafico dovranno essere descritti:
§ i poligoni dell'area in oggetto,
§ i vertici dovranno riportare le coordinate (x - y) riferite alla C.T.R.,
d) planimetria della zona in scala 1:2000,
e) estratto P.P. dell'arenile e "Parco attrezzato del Lungomare",
f) elaborati in scala 1:200 per le opere di dettaglio di eventuali manufatti removibili di cui all'art. 17 P.P. dell'arenile;
g) diritti di segreteria corrispondente all'importo di €.225,00 spese istruttorie, come disposto dalla DG 556/03;

5. Criteri di assegnazione:
a) Nel caso di più istanze per la medesima area verrà data preferenza ai raggruppamenti di associazioni di categoria di operatori turistici. Le assegnazioni delle aree a parcheggio devono comunque rispettare la misura del 50% per il settore alberghiero e del 50% per il settore gestori stabilimenti balneari;
b) nel caso di assenza di richiesta da parte di operatori turistici verrà data preferenza alla richiesta pervenuta prima in ordine di protocollo comunale.

21.2 per manifestazioni temporanee a sostegno dell'attività turistica di cui alla programma approvato dall'Amministrazione comunale
1. Finalità:
a) organizzazione manifestazioni,senza la realizzazione di alcuna opere, a sostegno dell'attività turistica, da svolgersi all'interno delle aree oggetto della concessione demaniale turistica, previo assenso del concessionario;
b) organizzazione manifestazioni temporanee, senza la realizzazione di alcuna opera; a sostegno dell'attività turistica, da svolgersi nella spiaggia libera come previsto dall'art. 6 delle NTA. del P.P arenile;
c) Le suddette manifestazioni temporanee, dovranno rispettare scrupolosamente, pena la revoca dell'autorizzazione, il calendario degli eventi, presentati dai richiedenti e concordati con l'Amministrazione Comunale.
2. Soggetti aventi titolo
a) associazioni culturali, sportive, associazioni di categoria e privati che intendano promuovere l'immagine turistica della stazione balneare in relazione del programma degli eventi estate promossi e/o programmati dall'Amministrazione, di durata non superiore ad una settimana al mese.
3. Condizioni:
a) Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono escluse le seguenti aree:
§ gli ambiti interessati da dune consolidate cosi come individuati negli elaborati grafici del P.P. dell'arenile;
4. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione:
a) istanza in bollo diretta al Comune;
b) dichiarazione di assenso del titolare della concessione demaniale turistica laddove è necessario;
c) planimetria della zona in scala 1:2000;
d) estratto P.P. dell'arenile;
e) planimetria in scala 1:200 nella quale siano riportate le dimensioni dell'area e relativa superficie;
f) diritti di segreteria corrispondente all'importo di €.225,00 spese istruttorie, come disposto dalla DG 556/03;

21.3 CONDIZIONI PARTICOLARI:
1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'arenile, delle dune, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. l'utilizzo delle aree è soggetto a pagamento di un canone demaniale;
3. al termine della manifestazione e /o attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera, con la esclusione delle strutture, utilizzate per le manifestazioni e/o spettacoli, che per la loro complessità di montaggio o per le ragioni di sicurezza non possono essere montate e rimosse settimanalmente. In tal caso il canone si applica per l'intero periodo di occupazione Quest'ultima ipotesi non si applica alle manifestazione che vengono svolte nelle spiagge libere;
4. deve essere assicurato idoneo servizio di assistenza, salvataggio e pronto soccorso mediante adeguati mezzi e personale qualificato;
5. in occasione di alcuni particolari manifestazioni e /o giochi, le aree sulle quali si svolgono le manifestazioni dovranno essere delimitate in modo evidente, con materiali idonei e ciò al fine di maggiore sicurezza e minor disagio ai bambini;
6. le ditte autorizzate, su ambiti demaniali, dovranno rispettare quanto prescritto nell'ordinanza relativa alla "disciplina attività balneari" inerente alla stagione balneare 2011, emanata dall'Amministrazione Comunale e della Capitaneria di Porto di Chioggia;
7. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti.


Art. 22 - Aree libere e Aree libere attrezzate servizi di uso comune
Le aree individuate dal Piano Particolareggiato dell'Arenile come "spiaggia libera" possono essere destinate :
a) spiaggia libera: si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico. L'utilizzo delle aree libere è normato dall'art. 6 del pp. Arenile di Sottomarina e Isola Verde e dal presente Regolamento.
b) spiaggia libera attrezzata: si intende per tali aree ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi, ONLUS e associazioni di categoria, consorzi di operatori balneari mediante la convenzione. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
§ pulizia
§ sorveglianza
§ salvamento
§ servizi igienici
Art. 23 - Disciplina delle spiagge libere
Nelle spiagge libere il Comune provvede alla pulizia, a garantire nelle zone maggiormente frequentate il servizio di salvataggio almeno nei giorni festivi e prefestivi direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni. Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione; detta concessione può comprendere in unico atto tutte le strutture con tale funzione presenti sulle spiagge comunali.
Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, né ampliamenti delle concessioni esistenti di tale natura.


Art. 24- Disciplina delle spiagge libere attrezzate
Nelle spiagge libere attrezzate:
1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della area;
2) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta;
6) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
8) non sono ammessi noleggio di ombrelloni, sdrai e lettini:


Art. 25.Gestione
La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione ad Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione:
1) con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
2) con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m;
3) con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.
4) Con affidamento ad associazioni di categoria, consorzi di operatori balneari, ONLUS.
5) Nel caso di affidamento a terzi verrà data priorità nell'assegnazione ai soggetti che prevedano l'inserimento lavorativo di persone con disabilità
Il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.
Qualora l'Ente pubblico metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (quali un chiosco bar, ecc.), può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione. I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante.
La durata della gestione non può superare 5 anni né prevedere clausole di rinnovo automatico.
Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:
§ il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
§ la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.
Il tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (docce, ecc.) è fissato dal Comune, secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

Art. 26 - Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio, di primo soccorso e per la sicurezza della balneazione
I servizi di salvataggio e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone e secondo le prescrizioni tecniche dettate dall'Autorità Marittima.
I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario, collettivamente, e/o tramite imprese idonee.
Le prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione dovranno essere garantite nelle forme e nei modi stabilite dall'ordinanza comunale.


Art. 27 - Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile
La manutenzione, l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di manufatti devono essere assicurati dai concessionari, nel rispetto delle norme generali e delle direttive che, anche nel corso del rapporto concessorio il Comune riterrà di imporre.
Deve essere esposta copia dell'ordinanza comunale e delle tariffe del complesso balneare.
Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (legge n. 104 del 05/01/1992 e successive modifiche ed integrazioni).


Art. 28 - Istruttorie brevi
Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti gli uffici comunali eventualmente competenti.
La domanda deve indicare l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.
La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto all'albo.
La concorrenza è risolta in base mediante comparazione delle istanze pervenute, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta giudicata più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.
L'utilizzo parziale delle spiagge libere viene disciplinato dalle norme previste dai piani urbanistici di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Il Dirigente, previo introito del canone demaniale, calcolato con le modalità stabilite dalla Circolare n. 120/01 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione al punto "canoni-utilizzazioni inferiori all'anno", autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni. (art. 39 cod. nav.)


Art. 29 - Anticipata occupazione
L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria.
Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sui confini dello stesso, l'autorizzazione all'anticipata occupazione, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.
L'atto autorizzativo dovrà prevedere la costituzione della cauzione di cui all'art. 11, resa a favore dell'amministrazione e che sarà introitata o svincolata in relazione agli esiti dell' accertamento definitivo.
Deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.


Art. 30 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime
Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la, somministrazione di alimenti e bevande.
L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività.
L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla L.R.V. n. 33/2002 e dal Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2004 e successive modifiche e soggetto a Nulla Osta Comunale.
E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqueo antistante il litorale.
Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 31 gennaio ( v. art. 48/bis L.R.V. 33/02 e art. 43 Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2004 e successive modifiche) di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità.

Art. 31 - Vigilanza
Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza ( art. 55 della Legge Regionale 33/2002) sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale del servizio del Demanio Marittimo e della Polizia Municipale.
In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.


Art. 32 - Disciplina delle attività balneari
Prima dell'inizio della stagione balneare il Comune emette apposita ordinanza con cui disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica
Il Comune può prevedere una specifica disciplina temporanea su aree demaniali per motivi di salvaguardia ed interesse generale.
I divieti, le attività e altre disposizioni inerenti l'uso dell'arenile saranno impartite con appositi provvedimenti emanati dagli organi competenti.


Art. 33 - Divieti generali
E' vietato fare il bagno:
- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate non idonee alla balneazione con appositi provvedimenti (ordinanze);
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.
Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere,posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:
1) collocare, sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al libero transito e alla balneazione;
2) prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, ecc.) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 1000 piedi (300 metri) nonché ammarare, atterrare e decollare;
4) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate;
5) praticare o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni, provenienti da terra o da mare, che rechino danno, molestie o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
6) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc…);
7) la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc…;
8) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura.


Art. 34 - Norme generali sulle aree pubbliche
Si applicano i regolamenti comunali e le ordinanze in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.


Art. 35 - Sanzioni
1) Le disposizioni, nonché le sanzioni del presente atto si applicano tutto l'anno.
Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui agli articoli 33, comma 2, punti 1 e 2, si applicano dal 1 maggio al 30 settembre, fatte salve ulteriori modifiche stabilite dalle norme di settore. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui all'art. 30, si applicano nel periodo di validità del nulla osta.
2) La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relative alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la revoca (art. 42 del codice della navigazione), la decadenza (art. 47 del codice della navigazione) o la sospensione della concessione (art. 55 L.R.V. 33/2002). Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti.
3) Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R.V. n. 33/2002.
4) La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli artt. 54, 1161, 1164 e 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.
Le violazioni all'art. 20, comma 1, punto 3, all'art. 21, all'art. 21.1 n. 3 ultimo capoverso e all'art. 33, comma 2, punti 1, 2, 5 e 8 del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Le violazioni all'art. 33, comma 2, punti 6 e 7 del presente regolamento, se non costituiscono ipotesi di reato o di illecito amministrativo punito da una specifica disposizione di legge, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.
5) Le violazioni dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana o dei Regolamenti e delle Ordinanze che li prevedono.
6) La competenza ad applicare sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99 e L.R.V. 10/77).
7) Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.


Art. 36 - Rinvii
Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
Per quanto riguarda la disciplina urbanistico-edilizia e l'uso delle zone di Demanio Marittimo, si rimanda alle norme del Piano Particolareggiato dell' Arenile e della variante al PRG del Parco Attrezzato del Lungomare
I soggetti concessionari delle aree demaniali al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme in esso previste entro la prima stagione balneare in cui il presente regolamento è efficace.