LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER
PRIVATI CITTADINI E AZIENDE
PRIVATI Ecco cosa dice la nuova legge n. 80/05 a proposito della deducibilità delle donazioni dei privati cittadini: Art. 14 Le liberalità in denaro ( ) erogate da persone fisiche ( ) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( .) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui Oppure rimangono valide le vecchie disposizioni previste dallart.13 del Dlgs 460/ 97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dallimposta lorda il 19% dellimporto donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).
AZIENDE (SOGGETTI IRES) Ecco cosa dice la nuova legge n. 80/05 a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES: Art. 14 Oppure per i titolari di reddito simpresa, resta ferma la facoltà
di applicare le disposizioni di cui allart. 100, comma 2. lettera
H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86), secondo
cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte
nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere
dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.
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