Il sottoscritto (specificare la qualità, se in proprio o quale rappresentate legale di società, ente associazione o comitato)
PREMESSO CHE
l'intestata amministrazione (ente o scuola) detiene i documenti relativi a (specificare a che cosa tali documenti si riferiscono, ad es.: verbali della commissione scolastica; verbali della commissione aggiudicatrice di un appalto pubblico; ); che è interesse dell'istante di poter accedere a tali documenti in considerazione (motivare la richiesta di accesso);
FA ISTANZA
acciocché la intestata amministrazione (ente o scuola) voglia autorizzarlo ad accedere ai documenti indicati, comunicando a tal fine l'ufficio presso il quale tali documenti sono conservati ed il funzionario responsabile dello stesso, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
Il sottoscritto avverte che in caso di diniego della richiesta autorizzazione e, comunque, decorsi 30 giorni dalla presentazione della presente istanza senza che l'amministrazione (ente o scuola) si sia pronunciata, si procederà ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90, che prevede la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso.
La presente viene inoltrata anche come diffida ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 328 del Codice Penale così come modificato dall'art.
16 della L. 26/4/90 n. 86 che punisce con la reclusione fino ad un anno e con
la multa fino a due milioni il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che entro trenta giorni dalla richiesta non compie l'atto del suo ufficio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a :(specificare il domicilio,
la sede sociale o l'eventuale domicilio speciale).
Data
F.to
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
Capo I - Principi
Art. 1
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed
è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento,
il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti
Art. 3
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi
e pe quelli a contenuto generale.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui
essa si richiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
Art. 4
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti (*)
Art. 5
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a
sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta,
a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi
di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è
comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano
le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti
gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo
24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad
essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo
in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 12
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1
deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al
medesimo comma 1.
Art. 13
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indíce
di regola una conferenza di servizi.
La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate
nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli
atti predetti.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve
emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge
o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è
in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero
l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine
generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola
volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie
o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza
per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
16.
Art. 18
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti
e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati
in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente
o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività
privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso
o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su
denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione
competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre,
se del caso, con, provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività
può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia,
ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione
alla complessità degli accertamenti richiesti.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio
dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento
dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò
destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei
valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del
lavoratore sul luogo di lavoro.
Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe
o equipollenti a quelle previste dal presente articolo
Art. 20
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata,
si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe
o equipollenti a quelle previste dal presente articolo
Art. 21
Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa
la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o i difformità di
esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività
ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e
di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni,
formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione
di cui all'articolo 27.
Art. 23
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di
Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare
le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione
del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari
per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici
avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 1° aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986,
n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso
ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.Non è
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione
dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi
e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e
nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella GazzettaUfficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative
norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai
singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari
e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale
si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni
per l'applicazione di esse.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a
tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di
accesso.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà
di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali
due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione
dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere
nel corso del triennio.
Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere
e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei
testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti,
ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
Art. 28
[omissis]
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 29
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
lejpgerato in materia.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima.
Art. 30
In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di
notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti
di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo
V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
24.
Legge 26 aprile 1990, n. 86
(in GU 27 aprile 1990, n. 97)
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Articolo 1
1. L'art. 314 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria,
è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita».
Articolo 2
1. L'art. 316 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle
funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente,
per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Articolo 3
1. Dopo l'art. 316 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo
alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette
alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni».
Articolo 4
1. L'art. 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317. (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un
terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni».
Articolo 5
1. Dopo l'art. 317 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 317-bis. (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli
articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno,
se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore
a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea».
Articolo 6
1. L'art. 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale,
che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo,
in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta,
o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui
già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno».
Articolo 7
1. L'art. 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il
pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato
un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario
ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione
da due a cinque anni».
Articolo 8
1. Dopo l'art. 319 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti). - La pena è aumentata
se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi
o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene».
Articolo 9
1. Dopo l'art. 319-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati
negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte
in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione
da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se
deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo,
la pena è della reclusione da sei a venti anni».
Articolo 10
1. L'art. 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).
- Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico
servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata
di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo».
Articolo 11
1. L'art. 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 321. (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma
dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, e nell'art. 320 in relazione
alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà
o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilità».
Articolo 12
1. L'art. 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 322. (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette
denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato
di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato,
per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art.
318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale
o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del
suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319,
ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato
che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte
di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato
di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.
319».
Articolo 13
1. L'art. 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323. (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto
vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa
del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave
reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni».
Articolo 14
1. Dopo l'art. 323 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 323-bis. (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità,
le pene sono diminuite».
Articolo 15
1. L'art. 326 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il
pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando
i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a
un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso
al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale
o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione
fino a due anni».
Articolo 16
1. L'art. 328 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico ufficiale
o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia
interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta
ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
Articolo 17
1. L'art. 357 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge
penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».
Articolo 18
1. L'art. 358 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio).
- Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro
i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri
tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».
Articolo 19
1. All'art. 6 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
«2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati
o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma,
332, 333, 334 e 335».
Articolo 20
1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.
CODICE PENALE
328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
1. Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.