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BARRIERE ARCHITETTONICHE
Normativa
regionale e comunale
LEGGE
REGIONALE N. 16 del 12 luglio 2007
Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
ALLEGATO
B alla Dgr n. 1428 del 06 marzo 2011 - Prescrizioni tecniche - Regione
Veneto
LEGGE
REGIONALE N.
11 del 14 giugno 2013, Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto
vedi articolo 16: Diritti del turista; articolo
43: Interventi per il turismo accessibile; articolo 49: Violazioni e sanzioni
amministrative
REGOLAMENTO
EDILIZIO - Città di Chioggia (vedi art. 83 - Barriere Architettoniche)
Normativa
nazionale
L.
13/89 - D.M.
236/89 - L.
104/92 artt. 23, 24 - D.P.R.
503/96 - Testo
Unico Edilizia D.P.R. 380/2001
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Codice
del Turismo vedi art. 3
estratto
Regolamento edilizio di Milano
Cosa
fare nel caso di una violazione della normativa sulle barriere architettoniche
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Varie
Cassazione:
disabili, via gli ostacoli dal condominio
Illegittima
rimozione di un autoveicolo in sosta
Barriere
in condominio
Un'inchiesta
sulle barriere, architettoniche e non, che rendono difficile la vita ai
portatori di handicap
Trasparenza
atti amministrativi (Fac-simile di istanza)
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Un
bagno per tutti
Suggerimenti
per un bagno accessibile
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Contrassegno
per la sosta nel mondo
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Condominio
Parti comuni sacrificate per l'accessibilità
ai disabili
L'abbattimento delle barriere architettoniche prevale sul diritto al pari
uso del bene
Alessandro Gallucci, il sole 24 ore
Le barriere architettoniche sono ostacoli di natura fisica che non consentono
alle persone disabili di accedere liberamente o facilmente agli edifici.
Eliminarle, quindi, vuol dire levare di mezzo un ostacolo alla piena fruibilità
di uno stabile. La configurazione proprietaria dell'edificio incide, e
non poco, sulle modalità attraverso cui è possibile giungere
all'eliminazione dei suddetti ostacoli: in condominio il soggetto disabile
ha a disposizione varie modalità d'azione per far valere i propri
diritti. È molto probabile che per l'eliminazione delle barriere
architettoniche sia necessario porre in essere opere innovative nelle
parti comuni degli edifici. Sono classici gli esempi dell'installazione
di un ascensore o di un servoscala. In questi casi la legge cui fare riferimento
è la numero 13 del 1989 e in particolare l' articolo 2. Secondo
questa disposizione, le decisioni riguardanti l'eliminazione delle barriere
architettoniche possono essere prese con maggioranze semplificate ma comunque
differenziate a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione.
Per l'adozione di questa deliberazione, tale almeno è l'indicazione
fornita dalla prassi, non è necessario che la persona disabile
sia anche condomina. L'assemblea, in sostanza, può deliberare l'eliminazione
delle barriere anche solo per rendere pienamente fruibili le parti comuni
dell'edificio. A fronte dell'inerzia o del rifiuto dell'assise condominiale,
inoltre, chi ne ha bisogno e ne abbia fatto richiesta può provvedere
personalmente all'installazione di strutture amovibili che consentano
o rendano più agevole l'accesso agli edifici. In ogni caso, infine,
gli interventi in esame non devono recare pregiudizio al decoro, alla
sicurezza, alla stabilità dell'edificio, né possono comprimere
i diritti sulle parti comuni anche solamente di un comproprietario; resta
ferma la possibilità per chi non ha partecipato fin dall'inizio
alla realizzazione dell'opera di subentrare successivamente nel suo uso.
A ogni modo, è doveroso evidenziarlo, l'eliminazione delle barriere
architettoniche non è materia di competenza esclusiva dell'assemblea.
Detto diversamente: dato che ogni condomino è, per definizione,
comproprietario delle parti comuni dell'edificio, egli può sempre
agire di propria iniziativa (con spese a proprio carico) per la rimozione
degli ostacoli strutturali. Grimaldello normativo che lo consente è
l'art. 1102 del Codice civile. Secondo questa norma, infatti, tutti i
condomini possono usare le cose comuni nel modo più consono ai
loro bisogni purché ciò non limiti il pari diritto di ogni
altro comproprietario e dovendo sempre evitare che eventuali interventi
sulla struttura dell'edificio rechino pregiudizio al decoro, alla sicurezza
e alla stabilità dell'edificio. Così, ad esempio, se l'unica
possibilità per un condomino di accedere alla propria abitazione
è rappresentata dall'installazione di un ascensore e ciò
non comporta alcun pericolo, egli avrà diritto di installare quell'impianto
e gli altri condomini saranno tenuti a sopportare il disagio, che deve
sempre restare minimo, che quell'opera potrebbe arrecare. Questo nella
sostanza, è quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza
n. 2156 del 14 febbraio 2012. Quindi, secondo i giudici di legittimità,
in materia di uso dei beni comuni, da parte del singolo condomino, correlato
all'eliminazione delle barriere architettoniche, per coniugare esigenze
della proprietà e della salute e diritto degli altri comproprietari
sulle cose comuni, le prime devono assumere maggior valore senza, tuttavia,
che ciò significhi totale compressione di quest'ultimo. Questa
valutazione, hanno chiarito i giudici, deve essere fatta caso per caso
e anche l'assemblea condominiale deve tenerne conto, nel deliberare sull'uso
delle cose comuni da parte dei singoli condomini.
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Decreto Ministeriale - Ministero
dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
(Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno
1989)
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio , n.13;
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384;
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n.41;
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
EMANA
il seguente decreto:
Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1989,
n.13 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata"
Capo I
Generalità
Art. 1 - Campo di Applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata,
di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti
1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque
e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra
loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale
suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali
funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia
funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente
e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali
che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se
coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare
quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica
o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di
raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali,
di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale,
di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno
o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro,
nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare
nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo
completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta
o impedita capacità motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento
definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a
rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente
decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni.
Capo II
Criteri di Progettazione
Art. 3 - Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano
tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne
consente la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità
limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità
immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale
anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità,
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di
trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità
è, pertanto, un'accessibilità differita.
3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste
almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra
è consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso
ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata
la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo.
L'ascensore va comunque istallato in tutti i casi in cui l'accesso alla
più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo
livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento.
Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota,
alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art.
17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento
obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione,
deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie
il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno
o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento
interni alle unità immobiliari sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto
o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in
quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende
soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio
igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità
degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria
e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il
requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le
parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate
al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.
5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità
si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere
alle funzioni religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico,
il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi
in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso
deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio
igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico,
di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità
si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti
le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione
ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico
e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è
sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari
privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo
requisito dell'adattabilità.
3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione, deve
essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è
già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità,
fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.
Art. 4 - Criteri di progettazione per l'accessibilità
4.1 Unità ambientali e loro componenti.
4.1.1 Porte
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente
manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito
anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli
spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti,
con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche
in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso
di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione,
purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare
il transito di una persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere
tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati
di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre
devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato
e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte
vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione
di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente
curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1)
4.1.2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e,
nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate
tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo
al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche;
lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione
dei percorsi, entualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale
e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali
da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno
etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili
anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili
e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando
una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono
la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti
di sicurezza e protezione dalle cadute verso l''esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 Arredi Fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere
tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole
utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere
data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da
permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire
ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da
parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare:
- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni
del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di
essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare
tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta
etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire
il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere
temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili
su sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con
posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento
e condizionamento, nonchè i campanelli, pulsanti di comando e i
citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica,
tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia
a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni
di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per
urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5)
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti
spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione
degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote
alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno,
al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote
al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista,
con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici,
e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione,
devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti
contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto
un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della
persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve
presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una
persona su sedia a ruote.
E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento
di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra,
deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione
della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale
anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile
continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire
il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti
non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione
di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale
scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere
una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo
dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari
ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto
il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario
mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate
dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata
e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di
gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante
di adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta
preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo
a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso
il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità
e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere
i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella
con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si
deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo
umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo
corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare
la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i
non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità
di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento
anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani
orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale
per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 Ascensore
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere
l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di
piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere
l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve
essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole
mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione
del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole
e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della
cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera
di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad
un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad
un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono
essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso
che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme,
una luce, di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere
una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne
le manovre necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento
della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. (Per
le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte
consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento
di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli
interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse
devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono
garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta
o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza
sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto
con l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi
anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati
atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con
la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che
di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole
accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.1.14 Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni
e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona
su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone
disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del
disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi
segnali orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi Esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto
almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da
consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità
motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature
dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile
semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso
ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che
riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni.
La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché,
in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia
da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è
necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare
l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate
con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di
eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il
livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono
predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua
col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente
segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione
devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al
transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali
da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno,
e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di
servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili
deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
(Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono
essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli
di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi
costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli
accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite
o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori
devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità
di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere
facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i
percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per
dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di
riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione
adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni
acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture Sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate
quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il
requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici,
il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per
ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su
sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo
di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi
igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono
essere incrementati in proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio,
il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono
accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno
un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve
essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi,
dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o
la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi
di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e
nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio
in "comportamenti antincendio" piuttosto che l'individuazione
di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza
non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro
statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante
"termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi"
pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo
da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero
adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo
da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.
Art. 5 - Criteri di progettazione per la visitabilità
5.1 Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di
cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su
sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico
e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione
di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali
e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni
tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve
essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita
capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato
con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio,
detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza,
possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo
sicuro statico".
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità
motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di
400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per
le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con
dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia
a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico
e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio
con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre
essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione
tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio
igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni,
spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di
cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento
dei suddetti requisiti specifici.
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi,
etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero
di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità
motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di
manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia
a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile
sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere
di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni
40 stanze o frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la
segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei
piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo
sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature
comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate
alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due
unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono
rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire
il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4 Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni
religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato
tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.
5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità
agli spazi di relazione.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2,
e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere
almeno un servizio igienico accessibile.
5.6 Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire
ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da
parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7 Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico
esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano
in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità
contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità
di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta
o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità
dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato
il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2 del
D.P.R. 384/78.
Art. 6 - Criteri di progettazione per la adattabilità
6.1 Interventi di nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili
quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano
né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni,
possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle
persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il
soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l'obbiettivo che precede con una particolare
considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed
ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale
dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più
livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile
ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere
previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento
di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo
restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali,
artistici, archeologici, storici e culturali.
L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere
la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto
in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in
caso di evacuazione in situazione di emergenza.
Capo III
Cogenza delle Prescrizioni
Art. 7
7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo,
le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali
specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione
e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali
con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative
alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purchè rispondano
alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge
n. 13 del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata
dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta
e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente
decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle
specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate
dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio
dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato
alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico
o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere
motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli
edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche,
non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per
singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art.
1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto
in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato
dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
Capo IV
Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 - Specifiche funzionali e dimensionali
8.0 Generalità
8.0.1 Modalità' di misura
Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita
l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano
o ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano
di calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio
di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della
parte anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e
raccordate dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra
Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione
di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90°
se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola,
ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di campestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al
piano di calpestio.
Altezza citofono
Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico,
ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento
da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.
8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona
su sedia a ruote, sono i seguenti:
(Immagine )
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli
alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra,
sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):
(Immagine)
8.1 Unita' ambientali e loro componenti
8.1.1 Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità
immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati
nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.
(Immagine)
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata
90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante
delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali
vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento.
L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore
a 8 Kg.
8.1.2 Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare
i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono
le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3 Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa
tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono
essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto,
se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza,
però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente
alto almeno 10 cm. e inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile
deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando
una pressione non superiore a Kg 8.
Spazi antistanti e retrostanti la porta
(segue 8.1.1 . Porte)
(Immagine)
8.1.4 Arredi fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere
collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa,
nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno
1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole
passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita
un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di
evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata
attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti
a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari
affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone,
queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone
che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza
utile minima di 0.70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da
quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal
limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello
a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza
superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento
ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto
ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano
di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste
all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico,
devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona
su sedia a ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per
quanto applicabili.
8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti
di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento
e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere
posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori
e prese.
(Immagine)
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con
impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli
spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza
w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale
al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla
sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo
100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla
vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità
minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al
lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio
ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato
o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare
l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza
minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla
parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più di 40
cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio
sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia
a telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui
al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità
con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli
apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono
essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente
all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario
prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c.,
posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato
a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet
e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere
anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento
alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il
requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile
se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di
un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità
di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento
laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio
di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero
per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile
da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno
avere almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza
di diametro 140 cm.
8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed
avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di
persona su sedia a ruote ( Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra). Questi
allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei
corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono
essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto
anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari
per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono
considerarsi come minimi accettabili.
8.1.10 Scale
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico
devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata
e costante per l'intero sviluppo della scala.
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata
e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata
e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo
a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante
con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado
deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile
anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza
minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di
cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere
prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve
essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo
deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o
parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso
pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto
tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima
del parapetto.
8.1.11 Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore
a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte,
la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari
a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in
senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di
eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa
deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo
sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque
di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione
del seguente grafico.
(Immagine)
8.1.12 Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore
deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m
di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina
di 1,50 x 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere
le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m
di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina
di 1,50 x 1,50 m.
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non
sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni superiori, può
avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m
di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina
di 1,40 x 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico.
Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad
anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e
il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima
+ 2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte
chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una
altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del tipo a),
b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale
ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere
posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce
d'emergenza con autonomia minima di 3 h.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le
scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna
deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile,
l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di
carico ooportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta
o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala
o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico,
nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona
in piedi o seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto
di persona su sedia a ruote;
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto
di persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente,
per superare differenze di quota non superiori a mt 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio,
i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona
su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona
su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura
sia inferiore a mt. 2, è necessario che l'intero spazio interessato
dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto
e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici
alle estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia
con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad
uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive
segnalino l'apparecchiatura in movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:
per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35
per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm. 35 x 40, posto a cm.
40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non
inferiori a cm. 30 x 20
per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori
a cm. 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.
Portata:
per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg.
200
per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico
e 130 negli altri casi.
Velocità:
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa
e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110.
E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad
uso di un accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile
moltiplicato per 1,5.
Sicurezze elettiche:
- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V.
24 cc.)
- tensione del circuitoausiliario: V 24
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
- isolamenti in genere a norma CEI
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione
è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze dei comandi:
- devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento
accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza
di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave
estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura
in movimento da tutti i posti di comando.
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando
dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto
il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga
in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze meccaniche:
devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere
ed in particolare:
- per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.,
- per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una K=10);
- per traino pignone cremagliera o simili K=2;
- per traino ad aderenza K=2.
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione
prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella
massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo
l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale
dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore.
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno
di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza anticaduta:
Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere barre o braccioli
di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo
d) ed e) oltre alle sbarre di cui sopra si devono prevedere bandelle o
scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari
al moto.
La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono
essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con
un solo scivolo abbassato.
Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica
o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza
non superiore al 15%.
Sicurezza di percorso:
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura
in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere
libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli,
intradosso solai sovrastanti ecc.
Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala,
dovranno essere previste le seguenti sicurezze:
- sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo
superiore del corpo macchina e della piattaforma.
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta
la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo
macchina.
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza
del bordo inferiore dal corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori
a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare,
per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione
ed i due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono
avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante
la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20.
Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare
protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14 Autorimesse
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici
residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore
e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori
o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento
delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di
sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza
massima pari all'8%.
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore
a m 3.20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio
di persone disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente
accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto
con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità
del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in
caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico",
o una via di esodo accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
8.2 Spazi esterni
8.2.1 Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere,
per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote,
allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di
sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire
in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso
di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun
lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano
e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato
di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla
pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto,
almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti
non pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò
non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate
in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale
di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza
del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente
ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di
un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze
rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno
o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è
interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza
non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere
ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti
dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona
in movimento.
8.2.2 Pavimentazioni
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata
con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo
della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81,
sia superiore ai seguenti valori:
- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione
di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono
essere applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono
essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova sia posta
in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare
nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonchè
ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione
stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture
inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali
risalti di spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati co
maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati
ed elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali
al verso di marcia.
8.2.3 Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura
minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore
a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone
disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai
percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia
a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati
sono, preferibilmente, dotati di copertura.
Art. 9 Soluzioni tecniche conformi
9.1 Unita' ambientali
9.1.1 Percorsi orizzontali
Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.
Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.
a) - Passaggio in vano porta posta su parete perpendicolare al verso di
marcia della sedia a ruote
a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.
Profondità libera necessaria cm 190 (Immagine)
Larghezza dal corridoio cm 100.
a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.
Spazio laterale di rispetto di cm 45. (Immagine)
Profondità libera necessaria cm 135.
a3) - Larghezza libera cm 100.
Profondità libera necessaria cm 120. (Immagine)
b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia
della sedia a ruote.
b1) - Larghezza del corridoio cm 100.
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (Immagine)
Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.
Apertura porta oltre i 90°
Idem per l'immissione opposta.
b2) - Larghezza del corridoio cm 100
Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi, retromarcia
e accesso.
Spazio necessario prima della porta, quanto il suo ingombro. (Immagine)
Idem per l'immissione opposta.
b3) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta 90° (Immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.
Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90 (per garantire
ritorno)
b4) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta oltre i 90° (Immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.
Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione, cm 20.
Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio, almeno cm 90, (per
garantire ritorno).
c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro
e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.
c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.
Profondità necessaria cm 190 (Immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.
Larghezza del disimpegno cm 100.
c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria, cm 180.
Larghezza necessaria cm 135 (Immagine)
c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della porta.
Larghezza del disimpegno cm. 100 (Immagine)
Profondità necessaria cm. 190
c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45.
Profondità necessaria cm. 210. (Immagine)
c5) - Idem come c.1 e c.3 (Immagine)
c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45
Profondità necessaria cm. 170 (Immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm. 135.
d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.
d1) - Larghezza del disimpegno cm. 100
Spazio necessario oltre la porta cm. 20 (Immagine)
Spazio necessario tra le due porte cm. 110
d2) - Larghezza del disimpegno cm. 100
Apertura porte prefissata a 90° (Immagine)
Profondità del disimpegno cm. 140
Capo V
Norme Finali
Art. 10 Elaborati tecnici
10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento
delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità
di cui al presente decreto.
In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento
devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2 Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito
gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica
contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste
per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo;
del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire
l'adeguamento dell'edificio.
Art. 11 - Verifiche
11.1
Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità
ai sensi dell'art.221 del R.D. 27.7.1934 n.1265, deve accertare che le
opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
11.2
A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
Art.12 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
12.1
La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento
e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con
decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari
Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.
12.2 - Gli enti Locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti
possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente
la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle
per l'aggiornamento del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi 14 giugno 1989
Il Ministro: FERRI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1
Art. 3 - Criteri generali di progettazione Allegato A
Accessibile Visitabile Adattabile
* Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni
* * Unità immobiliari Plurifamiliari con non più di tre
livelli fuori terra Edifici residenziali
* * Parti comuni Plurifamiliari con non più di tre livelli fuori
terra Edifici residenziali
* * Unità immobiliari Plurifamiliari con più di tre livelli
fuori terra Edifici residenziali
* Parti comuni Plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra
Edifici residenziali
* Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza,
sport) Edifici non residenziali
* * Collocamento non obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione
Edifici non residenziali
* Collocamento obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione Edifici
non residenziali
* * Collocamento non obbligatorio Ricettivi e pararicettivi Edifici non
residenziali
* Collocamento obbligatorio Ricettivi e pararicettivi Edifici non residenziali
* * Culto Edifici non residenziali
* * Collocamento non obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti
nelle precedenti categorie Edifici non residenziali
* Collocamento obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti nelle
precedenti categorie Edifici non residenziali
* Collocamento non obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico
Edifici non residenziali
* Collocamento obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico Edifici
non residenziali
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative. -
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno
per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità
delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità
di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. - 1. Tutte
le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla
citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità
suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate
una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere
di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità
e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento
di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di
approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione
di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo
3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento
di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica
realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata
ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in
attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2
del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Legge 28 febbraio 1986, n. 41
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato"
(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G. U. 28 febbraio 1986, n. 49.)
(omissis)
TITOLO XII
Disposizioni diverse
articolo 32.
(omissis)
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione
di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di
superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì
essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni
per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo
decreto.
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici."
(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente
le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971,
n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica
istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti
comunemente definiti "barriere architettoniche".
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque
ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque
e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova
costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli
edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento
edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità,
almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico,
nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero
o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti
che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute
nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio,
di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale
da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati
compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello
Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi
pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate
o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere,
devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità"
secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale
della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo
accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità
condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici
pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano
servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le
persone sorde di cui all'allegato C.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 3.
Aree edificabili
l. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi
pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione
di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione
a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile
in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove
necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale
anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale.
Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso,
le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello
stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e
dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni
normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche
delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso
adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione
deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone
su sedia a ruote.
Art. 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali
devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale,
potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto
stradale al fine di segnalare la necessita di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su
sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di
via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili
per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone
che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7.
Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10.,
4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza
devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Art. 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6.
e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c.
ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali,
con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere
accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in
posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché
le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti
di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo,
sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio,
anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere
sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la
lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su
sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto
se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso
la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto
ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita,
dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo
al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave
intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione
per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze
di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o
divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata
vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali
motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico
limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come
definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora
è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli
per 1'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre
che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione
deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide
detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti
di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia
dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura
II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
Art. 12.
Contrassegno speciale
l. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza,
lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore
del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla
categoria dei non vedenti.
Titolo III
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE
Art. 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità
dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità
degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia
al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario
requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno
un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare
o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla
particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici
settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale,
ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative,
soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art.
3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi
agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della
volumetria utile.
Art. 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche
degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite
al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno
1989, n. 236.
Art. 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi
esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine,
balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala
e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti
4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989,
n. 236.
Art. 16.
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai
punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Art. 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite
al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per
gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche,
non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai
soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa
agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del
bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità
è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine,
con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate
alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme
deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà
del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito
dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla
Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite
all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art.
4 dello stesso decreto.
(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione
delle bellezze naturali), è il seguente:
" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole
interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale
o singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per
la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per
la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".
(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle
cose di interesse artistico o storico), è il seguente:
"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose
immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute
di interesse particolarmente importante e come atali abbiano formato oggetto
di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione
nazionale.La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta
nei registri dele conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti
di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi
titolo".
Art. 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali
e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito,
gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica
contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste
per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al
comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione
delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti
ottenibili.
Art. 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente
regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera
attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute
nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o
soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del
progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale
attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento
di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art. 22.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art.
12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e
modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle
normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti
universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative
alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può
utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese
le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel
settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da
parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore,
la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata
in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.
Titolo VI
SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 24.
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono
essere riservati a persone con limitate capacita motorie deambulanti almeno
tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito
l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere riservata
una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento
di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati
in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo
stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori
e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non
deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito
della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso
pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al
decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Art. 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle,
rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare
l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di
deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti
ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate,
anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori,
o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un
altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di
servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente
autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza,
previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali
stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione
di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno
delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato
numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione
su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni
ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle
stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere
per le persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Il
trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in
relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal
dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce
d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio
ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità
di finanziamento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro
i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici
e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste
cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via
permanente.
(3) - Il testo del'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto), è il seguente:
"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone
estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi
soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo
nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso sopraggiungendo
un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
E' vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza dei
veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in
sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra
due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò
sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle
avvertenze del personale.
I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa
da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di
pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede propria,
si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti
detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche
vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in
sede promiscua".
Art. 26
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per: persone
con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura
o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio
dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini.
Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza
non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio
fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità
motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore
od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso
la zona antistante 1'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da
permettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria
o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché
la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo
di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per
cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore
ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere
le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive
degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono
avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente
regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area
degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve
essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai
mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e
relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli;
porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore
a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli
nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale
di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita motoria
o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti
alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci
o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri
uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità
per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata
una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie
a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci
o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni
siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire
un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo
o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso
all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche
di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti
al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie
a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione del
passeggero disabile.
Art. 29.
Servizi per viaggiatori
l. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
Art. 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità
e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative
al trasporto pubblico di persona.
Art. 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte
anche di persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali
sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia,
deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio
posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente,
isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero
di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata
e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina
telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5;
la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio
telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento;
sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile
ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45
m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m;
eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in
un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione
del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera
a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico
deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. 1 predetti
impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte
dei singoli comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
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